LDIP Art. 111 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 111 LDIP dal 2022

Art. 111 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 111 straniere

1 Le decisioni straniere in materia di diritti immateriali sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

  • a. nello Stato di domicilio del convenuto; o
  • b. nel luogo dell’atto o dell’evento, sempre che il convenuto non fosse domiciliato in Svizzera. (1)
  • 2 Le decisioni straniere concernenti la validit o l’iscrizione di diritti immateriali sono riconosciute soltanto se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato per il quale è chiesta la protezione.

    (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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