Art. 110f LD dal 2023
Art. 110f (1) Sistema d’informazione per telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la gestione di registrazioni effettuate in virtù degli articoli 108 o 128a.
2 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati in particolare i dati relativi a:a. persone e veicoli che si trovano nell’area di confine; b. persone, veicoli e oggetti ricercati;c. persone scortate al posto o fermate;d. persone, merci e oggetti che si trovano in depositi franchi doganali o in locali in cui vi sono valori; e. persone e veicoli osservati in segreto secondo l’articolo 128a.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 ([RU 2016 2429]; [FF 2015 2395]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.