Art. 110d LD dal 2023
Art. 110d (1) Sistema d’informazione per il sostegno alla conduzione
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per il sostegno alla conduzione.
2 Il sistema d’informazione serve all’acquisizione e all’elaborazione di tutte le informazioni necessarie alla gestione operativa e strategica degli impieghi e alla loro direzione.
3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione:a. indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona, nonché indicazioni sui mezzi di trasporto da essa impiegati e su merci, oggetti e valori patrimoniali da essa trasportati;b. indicazioni sugli eventi trattati dalle centrali d’intervento;c. indicazioni sulle risorse dell’UDSC e delle autorit coinvolte.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 ([RU 2016 2429]; [FF 2015 2395]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.