Legge sulle dogane (LD) Art. 110d

Zusammenfassung der Rechtsnorm LD:



Art. 110d LD dal 2023

Art. 110d Legge sulle dogane (LD) drucken

Art. 110d (1) Sistema d’informazione per il sostegno alla conduzione

1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per il sostegno alla conduzione.

2 Il sistema d’informazione serve all’acquisizione e all’elaborazione di tutte le informazioni necessarie alla gestione operativa e strategica degli impieghi e alla loro direzione.

3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione:

  • a. indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona, nonché indicazioni sui mezzi di trasporto da essa impiegati e su merci, oggetti e valori patrimoniali da essa trasportati;
  • b. indicazioni sugli eventi trattati dalle centrali d’intervento;
  • c. indicazioni sulle risorse dell’UDSC e delle autorit coinvolte.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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