Art. 110c LD dal 2023
Art. 110c (1) Sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi
1 Il Centro di situazione e analisi dell’UDSC gestisce un sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi.
2 Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, in particolare per:a. la sorveglianza del traffico delle persone e delle merci;b. l’organizzazione mirata dei controlli doganali;c. l’analisi delle informazioni risultanti dalla vigilanza doganale, dal controllo doganale e dai regimi doganali.
3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:a. indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona; b. indicazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di merci, sulle imprese coinvolte e sui mezzi di trasporto impiegati;c. indicazioni sui risultati della vigilanza doganale e dei controlli doganali;d. indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;e. indicazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi.
4 I risultati delle analisi dei rischi possono essere resi accessibili alle persone autorizzate sul sito Intranet dell’UDSC.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 ([RU 2016 2429]; [FF 2015 2395]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.