Legge sulle dogane (LD) Art. 110c

Zusammenfassung der Rechtsnorm LD:



Art. 110c LD dal 2023

Art. 110c Legge sulle dogane (LD) drucken

Art. 110c (1) Sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi

1 Il Centro di situazione e analisi dell’UDSC gestisce un sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi.

2 Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, in particolare per:

  • a. la sorveglianza del traffico delle persone e delle merci;
  • b. l’organizzazione mirata dei controlli doganali;
  • c. l’analisi delle informazioni risultanti dalla vigilanza doganale, dal controllo doganale e dai regimi doganali.
  • 3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

  • a. indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona;
  • b. indicazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di merci, sulle imprese coinvolte e sui mezzi di trasporto impiegati;
  • c. indicazioni sui risultati della vigilanza doganale e dei controlli doganali;
  • d. indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;
  • e. indicazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi.
  • 4 I risultati delle analisi dei rischi possono essere resi accessibili alle persone autorizzate sul sito Intranet dell’UDSC.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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