Legge sulle dogane (LD) Art. 110b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LD:



Art. 110b LD dal 2023

Art. 110b Legge sulle dogane (LD) drucken

Art. 110b (1) Sistema d’informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali

1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali.

2 Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, in particolare per:

  • a. la gestione centralizzata dei risultati dei controlli doganali;
  • b. l’acquisizione dei dati necessari all’analisi dei rischi;
  • c. l’acquisizione dei dati necessari per i rapporti sull’adempimento dei compiti dell’UDSC.
  • 3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

  • a. indicazioni necessarie per identificare e contattare una persona;
  • b. indicazioni sui risultati dei controlli doganali;
  • c. indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;
  • d. informazioni circa un eventuale procedimento penale avviato sulla scorta del controllo doganale.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.