Art. 110b LD dal 2023
Art. 110b (1) Sistema d’informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali.
2 Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, in particolare per:a. la gestione centralizzata dei risultati dei controlli doganali;b. l’acquisizione dei dati necessari all’analisi dei rischi;c. l’acquisizione dei dati necessari per i rapporti sull’adempimento dei compiti dell’UDSC.
3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:a. indicazioni necessarie per identificare e contattare una persona;b. indicazioni sui risultati dei controlli doganali;c. indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;d. informazioni circa un eventuale procedimento penale avviato sulla scorta del controllo doganale.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 ([RU 2016 2429]; [FF 2015 2395]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.