Art. 110a LD dal 2023
Art. 110a (1) Sistema d’informazione in materia penale
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per il perseguimento e il giudizio di casi penali nonché per il trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria.
2 Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, del DPA (2) e della legge federale del 20 marzo 1981 (3) sull’assistenza internazionale in materia penale, in particolare per:a. l’accertamento e il perseguimento di reati;b. la concessione dell’assistenza giudiziaria e amministrativa nazionale e internazionale;c. l’esecuzione delle pene e delle misure nonché per le prestazioni e la restituzione dei tributi;d. l’organizzazione mirata della vigilanza e dei controlli doganali;e. la ricapitolazione, la visualizzazione e l’analisi statistica delle informazioni in relazione con la vigilanza, il controllo doganale, i procedimenti penali e le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.
3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:a. indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona;b. (4) indicazioni concernenti l’appartenenza religiosa, sempre che ciò sia eccezionalmente necessario per il perseguimento penale;c. indicazioni su sospetti di infrazione; d. indicazioni su elementi oggettivi di reato, nonché su oggetti e mezzi di prova sequestrati;e. indicazioni sullo svolgimento di procedimenti penali e di procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa;f. indicazioni sulla riscossione e sull’assicurazione di tributi, multe e pene.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 ([RU 2016 2429]; [FF 2015 2395]).
(2) [RS 313.0]
(3) [RS 351.1]
(4) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.