LAgr Art. 110 - Impiego dei rimborsi e degli interessi

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 110 LAgr dal 2025

Art. 110 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi

1 Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di crediti d’investimento.

2 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l’UFAG può:

  • a. chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; o
  • b. metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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