Art. 110 LAgr dal 2025
Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi
1 Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di crediti d’investimento.
2 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l’UFAG può:
a. chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; ob. metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.
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