Art. 11 REDD dal 2022

Art. 11 Sostituzione del presidente e dei vicepresidenti della Corte
Nell’ipotesi di contestuale impedimento del presidente e dei vicepresidenti della Corte, o di contestuale vacanza della carica, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti di Sezione o, se nessuno di essi è disponibile, da un altro giudice eletto, secondo l’ordine di precedenza stabilito nell’articolo 5 del presente regolamento.
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