LSerFi Art. 11 - Verifica dell’appropriatezza

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 11 LSerFi dal 2024

Art. 11 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 11 Verifica dell’appropriatezza

Se fornisce consulenza in investimenti per operazioni specifiche senza tenere conto dell’intero portafoglio del cliente, il fornitore di servizi finanziari si informa sulle conoscenze e sull’esperienza del cliente e, prima di raccomandare uno strumento finanziario, verifica se questo è appropriato per il cliente.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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