Legge federale sui diritti politici (LDP) Art. 10a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDP:



Art. 10a LDP dal 2022

Art. 10a Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 10a (1) Informazione degli aventi diritto di voto

1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.

2 In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell’oggettivit , della trasparenza e della proporzionalit .

3 Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.

4 Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell’Assemblea federale.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 15 gen. 2009 (RU 2009 1; FF 2006 8491 8509).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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