Art. 10a LDP dal 2022

Art. 10a (1) Informazione degli aventi diritto di voto
1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.
2 In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell’oggettivit , della trasparenza e della proporzionalit .
3 Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.
4 Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell’Assemblea federale.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 15 gen. 2009 (RU 2009 1; FF 2006 8491 8509).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.