Art. 109i LStrl dal 2025

Art. 109i Terzi incaricati
1 La SEM e le autorità cantonali incaricate dell’attuazione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell’aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi (1) ) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare a terzi compiti nel quadro dell’organizzazione del viaggio di ritorno secondo l’articolo 71 lettera b della presente legge.
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3 La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
4 Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d’informazione.
(1) RS 142.31Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.