LStrl Art. 109i - Terzi incaricati

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 109i LStrl dal 2025

Art. 109i Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 109i Terzi incaricati

1 La SEM e le autorità cantonali incaricate dell’attuazione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell’aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi (1) ) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare a terzi compiti nel quadro dell’organizzazione del viaggio di ritorno secondo l’articolo 71 lettera b della presente legge.

2 La SEM può autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d’informazione necessari all’adempimento del loro incarico:

  • a. per i compiti legati alla consulenza per il ritorno e all’aiuto al ritorno;
  • b. per i compiti legati ai preparativi della partenza all’aeroporto;
  • c. per accertare l’idoneità al trasporto e definire l’assistenza medica.
  • 3 La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

    4 Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d’informazione.

    (1) RS 142.31

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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