Art. 109e LStrl dal 2025
Art. 109e (1) Disposizioni esecutive per i sistemi d’informazione visti
Il Consiglio federale disciplina:a. a quali unità delle autorità di cui agli articoli 109a capoversi 2 e 3 e 109b capoverso 3 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;b. la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3;c. la portata degli accessi online al C-VIS e al sistema nazionale visti;d. l’elenco dei dati rilevati nel sistema nazionale visti e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 109c;e. la procedura di scambio d’informazioni di cui all’articolo 109d;f. la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;g. le modalità relative alla sicurezza dei dati;h. la collaborazione con i Cantoni;i. la responsabilità del trattamento dei dati;j. l’elenco dei reati secondo l’articolo 109a capoverso 3.
(1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 ([RU 2010 2063], [2014 1]; [FF 2009 3629]).
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