LStrl Art. 109b - Sistema nazionale visti

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 109b LStrl dal 2025

Art. 109b Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 109b (1) Sistema nazionale visti

1 La SEM gestisce un sistema nazionale visti. Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l’interfaccia nazionale (N-VIS).

2 Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

  • a. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;
  • b. fotografie e impronte digitali del richiedente;
  • c. collegamenti tra determinate domande di visto;
  • d. (2) dati ottenuti dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e dalla banca dati ASF-SLTD ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso;
  • e. (3) dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il regolamento (UE) 2018/1861 (4) o il regolamento (UE) 2018/1860 (5) .
  • 2bis Il sistema nazionale visti contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto. (6)

    3 Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti. (7) Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 (8) .

    (1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3629).
    (2) Introdotta dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
    (3) Introdotta dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione) (RU 2015 3023; FF 2013 2195). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
    (4) Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 68a cpv. 2.
    (5) Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 68e cpv. 2.
    (6) Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
    (7) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 533; FF 2014 2935).
    (8) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

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