REDD Art. 108 -

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 108 REDD dal 2022

Art. 108 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 108 (ex art. 103)

1. Gli onorari possono essere versati soltanto ad un avvocato o ad altra persona designata conformemente all’articolo 36 paragrafo 4 del presente regolamento. Possono, se del caso, coprire i servizi di più di un rappresentante così definito.2. Oltre agli onorari, il gratuito patrocinio può coprire le spese di viaggio e di soggiorno nonché altri esborsi necessari esposti dal ricorrente o dal suo rappresentante designato.


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