Art. 108 CPP dal 2024

Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti
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2 Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne d motivo.
3 Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali.
4 Se il motivo della restrizione persiste, le autorit penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.
5 Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.