Art. 108 LEF dal 2024

Art. 108 In caso di possesso o di copossesso del terzo (1)
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2 L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l’azione.
3 Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto.
4 Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all’ufficio d’esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l’azione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.