LFus Art. 108 -

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 108 LFus dal 2023

Art. 108 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 10 Sezione 6: Responsabilit 8

1 Tutte le persone che si occupano della fusione, della scissione, della trasformazione o del trasferimento di patrimonio rispondono, sia nei confronti dei soggetti giuridici, sia nei confronti dei singoli soci e creditori, del danno loro causato mediante la violazione, intenzionale o colposa, degli obblighi loro incombenti. È fatta salva la responsabilit dei promotori.

2 Tutte le persone che si occupano della verifica della fusione, della scissione, della trasformazione o del trasferimento di patrimonio rispondono, sia nei confronti dei soggetti giuridici, sia nei confronti dei singoli soci e creditori, del danno loro causato mediante la violazione, intenzionale o colposa, degli obblighi loro incombenti.

3 Si applicano gli articoli 756, 759 e 760 del Codice delle obbligazioni (1) . In caso di fallimento di una societ di capitali o di una societ cooperativa, sono applicabili per analogia gli articoli 757, 764 capoverso 2, 827 e 920 del Codice delle obbligazioni.

4 La responsabilit delle persone che agiscono per conto di un istituto di diritto pubblico è disciplinata dal diritto pubblico.

(1) RS 220

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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