REDD Art. 107 -

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 107 REDD dal 2022

Art. 107 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 107 (ex art. 102)

1. Al fine di accertare se il ricorrente disponga o meno di mezzi finanziari sufficienti a far fronte integralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare, egli è invitato a compilare una dichiarazione che specifichi le sue risorse, i suoi capitali, i suoi impegni finanziari nei confronti delle persone a carico e ogni altro obbligo pecuniario. La dichiarazione deve essere autenticata dalle autorit interne competenti.2. Il presidente della Camera può invitare la Parte contraente interessata a presentare le sue osservazioni per scritto.3. Dopo aver acquisito le informazioni di cui al paragrafo 1, il presidente della Camera decide per la concessione o il diniego del gratuito patrocinio. Il cancelliere ne informa le parti interessate.


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