Art. 107 LAgr dal 2025

Art. 107 (1) Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi
1 I crediti d’investimento per provvedimenti collettivi sono accordati per i provvedimenti secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettere a–c e d numero 2.
2 Per progetti collettivi importanti possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.