Art. 107 LIFD dal 2024
Art. 107 (1) Imposta alla fonte
1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l’imposta alla fonte come segue:a. per i lavoratori di cui all’articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; b. per le persone di cui agli articoli 91 e 9397a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l’amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d’impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un’impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell’imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d’impresa;c. per le persone di cui all’articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attivit .
2 Se il lavoratore di cui all’articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3 Il debitore della prestazione imponibile versa l’imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4 Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:a. per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;b. per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l’attivit lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;c. per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
5 Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l’anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attivit lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2018 1813]; [FF 2015 603]).
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