Art. 107 LAVS dal 2024

Art. 107 Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Costituzione
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformit della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all’articolo 69 capoverso 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA (1) . (2)
2 La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione AVS. (3)
3 Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno. (4)
(1) RS 830.1(2) Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
(3) Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
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