Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCStr:



Art. 106a LCStr dal 2024

Art. 106a Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 106a Trattati internazionali (1)

1 Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri trattati concer-nenti il traffico transfrontaliero di veicoli a motore. Nell’ambito di questi trattati può:

  • a. rinunciare allo scambio delle licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;
  • b. prevedere permessi per i viaggi di veicoli svizzeri o esteri con pesi superiori a quelli stabiliti nell’articolo 9 della presente legge; esso rilascia i permessi soltanto in via eccezionale e nella misura in cui lo consentano gli interessi della sicurezza della circolazione e della protezione dell’ambiente.
  • 2 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli, l’equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle relative perizie. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può aderire agli emendamenti dei regolamenti tecnici relativi a questi trattati ove non sia necessario adattare il diritto svizzero. Può anche riprendere le modifiche degli allegati dell’Accordo del 30 settembre 1957 (2) relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

    3 Il Consiglio federale può stipulare con Stati esteri trattati concernenti lo scambio reciproco di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore, nonché l’esecuzione di pene pecuniarie o di multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale. I trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive.

    4 Il Consiglio federale può concludere con il Principato del Liechtenstein trattati sull’utilizzo del SIAC.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
    (2) RS 0.741.621

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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