Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 106

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 106 REDD dal 2022

Art. 106 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 106 (ex art. 101)

Il gratuito patrocinio può essere concesso solo se il presidente della Camera constata:

  • a) che la sua concessione è necessaria per una corretta conduzione del caso davanti alla Camera;
  • b) che il ricorrente non dispone di mezzi finanziari sufficienti a far fronte integralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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