Art. 105a LAINF dal 2024

Art. 105a (1) Esclusione dell’opposizione
Se vi è pericolo nel ritardo, l’organo decisionale può dare ordini in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza possibilit di opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA (2) . È fatto salvo il ricorso previsto nell’articolo 109.
(1) Introdotto dall’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).(2) RS 830.1
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