Art. 105 REDD dal 2022

Art. 105 Gratuito patrocinio (ex art. 100)
1. Il presidente della Camera può, sia su istanza di un ricorrente che ha introdotto un ricorso ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, sia d’ufficio, concedere il gratuito patrocinio a tale ricorrente per la difesa della sua causa dopo che, conformemente all’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, la Parte contraente convenuta ha presentato per scritto le sue osservazioni sulla ricevibilit del ricorso o che il termine concessogli a tal fine è decorso.2. Fatto salvo l’articolo 96 del presente regolamento, il ricorrente cui è stato concesso il gratuito patrocinio per la difesa della sua causa davanti alla Camera continua a beneficiarne davanti alla Grande Camera.
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