Art. 105 LAgr dal 2025

Art. 105 Crediti d’investimento (1) Principio
1 La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali con crediti d’investimento.
2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i mezzi finanziari per i crediti d’investimento.
3 I Cantoni accordano i crediti d’investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.
4 I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni al massimo.
5 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno.
6 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei crediti d’investimento e le modalità di rimborso.
7 Il Consiglio federale può vincolare la concessione di crediti d’investimento a condizioni e oneri.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.