Art. 105 LAgr dal 2023

Art. 105 Capitolo 3: Crediti d’investimento Principio
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2 I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d’investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.
3 I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
4 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’autorit che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno. (2)
(1) Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).(2) Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.