OETV Art. 104c - Protezione posteriore

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 104c OETV dal 2025

Art. 104c Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 104c (1) Protezione posteriore

1 I veicoli delle categori M e N devono essere provvisti di una protezione posteriore conformemente al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 58. (2)

2 Il capoverso 1 non si applica a:

  • a. carri con motore;
  • b. trattori a sella;
  • c. autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di una protezione posteriore non è possibile per motivi tecnici e di uso;
  • d. veicoli militari.
  • (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.