Art. 104 LD dal 2023

Art. 104 (1) Messa al sicuro provvisoria, restituzione e confisca
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2 Esso consegna immediatamente all’autorit competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorit decide se ordinare un sequestro.
3 Se l’autorit competente non ordina il sequestro, l’UDSC restituisce all’avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l’avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l’articolo 92 DPA (2) .
4 L’UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale (3) . La procedura è retta dall’articolo 66 DPA.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).(2) RS 313.0
(3) RS 311.0
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.