Art. 104 OETV dal 2025
Art. 104 Carrozzeria, abitacolo (1) Parafanghi
La carrozzeria o i parafanghi (art. 66 cpv. 2) dei veicoli della categoria M1 che avanzano in linea retta devono coprire l’intera larghezza del battistrada:a. sulla parte superiore fino a 30 gradi davanti e a 50 gradi dietro il centro della ruota; eb. posteriormente fino a 15,00 cm sopra il centro dell’asse.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
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