Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 104

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 104 OETV dal 2025

Art. 104 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 104 Carrozzeria, abitacolo (1) Parafanghi

La carrozzeria o i parafanghi (art. 66 cpv. 2) dei veicoli della categoria M1 che avanzano in linea retta devono coprire l’intera larghezza del battistrada:

  • a. sulla parte superiore fino a 30 gradi davanti e a 50 gradi dietro il centro della ruota; e
  • b. posteriormente fino a 15,00 cm sopra il centro dell’asse.
  • (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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