Art. 104 LAINF dal 2024

Art. 104 (1) Altre assicurazioni sociali
Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento dell’indennit giornaliera con quelle di altre assicurazioni sociali.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.