Art. 104 LAMaI dal 2024

Art. 104 Convenzioni tariffali
1 Le convenzioni tariffali esistenti non decadono all’entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce la data entro la quale esse devono essere adeguate al nuovo diritto.
2 Gli assicuratori che iniziano a esercitare l’assicurazione sociale malattie secondo il nuovo diritto possono aderire alle convenzioni tariffali stipulate dalle federazioni di casse malati secondo il previgente diritto (art. 46 cpv. 2).
3 Il Consiglio federale stabilisce la data dalla quale gli ospedali e le case di cura devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 49 capoversi 6 e 7.
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