LStrl Art. 103e - Scambio d’informazioni con Stati membri dell’UE che non applicano il regolamento (UE) 2017/2226

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 103e LStrl dal 2024

Art. 103e Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 103e (1) Scambio d’informazioni con Stati membri dell’UE che non applicano il regolamento (UE) 2017/2226

Gli Stati membri dell’UE per i quali il regolamento (UE) 2017/2226 (2) non è ancora entrato in vigore o non è applicabile possono chiedere informazioni alle autorit di cui all’articolo 103c capoverso 4.

(1) Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
(2) Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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