Art. 103b LStrl dal 2024

Art. 103b (1) Sistema di ingressi e uscite
1 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226 (2) , i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.
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3 Se i cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen non sono soggetti all’obbligo del visto, oltre ai dati di cui al capoverso 2 l’autorit competente ne registra le impronte digitali e le trasmette all’EES.
(1) Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).(2) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
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