Art. 103 LCA dal 2024

Art. 103 di disposizioni esistenti
1 ... (1)
2 Tuttavia, la presente legge non modifica le disposizioni delle leggi e ordinanze cantonali che reggono gli istituti di assicurazione organizzati dai Cantoni.
(1) Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.