Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 103

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAINF:



Art. 103 LAINF dal 2024

Art. 103 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 103 (1) Assicurazione militare

1 Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, l’indennit per menomazione dell’integrit e l’assegno per grandi invalidi, nonché – in deroga all’articolo 65 lettera a LPGA (2) – le spese funerarie in proporzione alla parte a suo carico rispetto all’intero danno. Tutte le altre prestazioni sono assunte esclusivamente dall’assicuratore tenuto direttamente a prestazioni secondo la legislazione applicabile.

2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe ed emanare disposizioni speciali sull’obbligo di fornire prestazioni in caso di ricadute, di lesioni degli organi geminati e di pneumoconiosi. Esso può disciplinare il coordinamento dell’indennit giornaliera.

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(2) RS 830.1

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.