LAgr Art. 103 - Manutenzione e gestione

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 103 LAgr dal 2023

Art. 103 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 103 Manutenzione e gestione

1 I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale realizzato con contributi federali:

  • a. le superfici agricole siano gestite in modo ecologicamente sostenibile e le superfici di compensazione ecologica e i biotopi siano gestiti adeguatamente;
  • b. le opere, gli impianti e gli edifici agricoli siano mantenuti in modo adeguato.
  • 2 In caso di negligenza grave nella gestione o nella manutenzione nonché di cura inadeguata, il Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati. Il Cantone dispone del diritto di regresso nei confronti dei beneficiari.


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