Art. 103 LAVS dal 2025

Art. 103 (1) Contributo della Confederazione
Il contributo della Confederazione ammonta al 20,2 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 102 capoverso 2.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.