Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 102a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 102a OETV dal 2025

Art. 102a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 102a (1) Sistema di registrazione dei dati di eventi secondo il diritto UE

1 I veicoli delle categorie M e N devono essere dotati di un sistema di registrazione di dati di eventi ai sensi del regolamento (UE) 2019/2144 e del regolamento delegato (UE) 2022/545 oppure disporre di un sistema di registrazione di dati almeno equivalente ai sistemi riconosciuti ai sensi dell’allegato 2. I dati registrati dal sistema possono essere estratti attraverso un dispositivo standardizzato per la trasmissione dei dati e trattati dalle autorità competenti solo per l’analisi e l’accertamento di incidenti, anche nell’ambito delle procedure di approvazione del tipo, in conformità con la legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

2 Sono esclusi dall’obbligo di dotazione i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1 e N1.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002 (RU 2002 3218). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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