Art. 102 LAgr dal 2023

Art. 102 Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali Divieto di modificare la destinazione e di frazionare
1 La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante 20 anni a contare dall’ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un raggruppamento non può essere frazionato.
2 Chiunque contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i terreni deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i danni cagionati.
3 Il Cantone può autorizzare deroghe al divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni se gravi motivi lo giustificano. Esso decide se i contributi versati devono essere rimborsati integralmente o in parte oppure se rinuncia al rimborso.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.