Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 100

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 100 OETV dal 2025

Art. 100 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 100 (1) Tachigrafo

1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti:

  • a. di un tachigrafo digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all’OLR 1 (2) ;
  • b. di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all’OLR 2 (3) ;
  • c. di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera a o b aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti;
  • d. di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale i minibus aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2.
  • 2 I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all’allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente).

    3 Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b–d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.

    4 I tachigrafi analogici devono essere conformi all’allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all’allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85.

    5 Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all’articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente.

    6 Per l’indicazione della velocità in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l’articolo 55 capoverso 4.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
    (2) RS 822.221
    (3) RS 822.222

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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