Art. 100 OETV dal 2025

Art. 100 (1) Tachigrafo
1
2 I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all’allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente).
3 Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b–d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.
4 I tachigrafi analogici devono essere conformi all’allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all’allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85.
5 Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all’articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente.
6 Per l’indicazione della velocità in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l’articolo 55 capoverso 4.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).(2) RS 822.221
(3) RS 822.222
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.