Art. 100 LCStr dal 2024
Art. 100 Punibilit
1.Salvo disposizione espressa e contraria della presente legge, anche la negligenza è punibile. Nei casi particolarmente lievi, il prevenuto è esentato da qualsiasi pena. (1)
2.La stessa pena del conducente è comminata al datore di lavoro o al superiore che induce il conducente di un veicolo a motore a commettere un reato secondo la presente legge oppure che non lo impedisce secondo le sue possibilit . (2) Se per l’atto commesso è comminato solo la multa, il giudice può attenuare la pena del conducente o esentare questo da ogni pena, qualora sia giustificato dalle circostanze.
3.La persona che accompagna un allievo conducente è responsabile dei reati commessi durante gli esercizi di guida, se contravviene agli obblighi che le incombono in virtù della sua funzione. L’allievo conducente è responsabile delle infrazioni che avrebbe dovuto evitare secondo il suo grado di istruzione.
4.Se durante un viaggio ufficiale urgente o necessario dal punto di vista tattico il conducente di un veicolo del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane viola le norme o le misure speciali concernenti la circolazione, egli non è punibile se ha usato la prudenza imposta dalle circostanze. Nei viaggi ufficiali urgenti il conducente non è punibile solamente se ha usato anche gli speciali segnalatori prescritti; eccezionalmente, l’uso dei segnalatori non è necessario se ciò compromette l’adempimento del compito legale. Se non ha usato la prudenza imposta dalle circostanze oppure se durante un viaggio ufficiale urgente non ha usato gli speciali segnalatori prescritti, il conducente è punibile ma la pena è attenuata. (3) (4)
5.In caso di inosservanza di un limite di velocit durante un viaggio ufficiale urgente o necessario dal punto di vista tattico, si considera soltanto la differenza tra la velocit effettiva e quella che sarebbe stata adeguata all’intervento. (5)
(1) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2002 2767], [2004 2849]; FF 1999 3837).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 ([RU 1975 1257 ][1268 ]art. 1; [FF 1973 II 1053]).
(3) Nuovo testo del terzo per. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 ([RU 2016 2429]; [FF 2015 2395]).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.