Art. 10 LDA dal 2023
Art. 10 Utilizzazione dell’opera
1 L’autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sar utilizzata.
2 Egli ha in particolare il diritto di:a. allestire esemplari dell’opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati;b. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell’opera;c. (1) recitare, rappresentare o eseguire l’opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;d. diffondere l’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti;e. ritrasmettere l’opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l’organismo di diffusione d’origine, in particolare anche mediante circuiti;f. (1) far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse.
3 L’autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 2497]; [FF 2006 3135]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.