Art. 10 LIVA dal 2025
Art. 10 Soggetto fiscale Principio
1 È assoggettato all’imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un’impresa e:
a. con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o b. ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero. (1) 1bis Esercita un’impresa chiunque:
a. svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall’importo dell’afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l’articolo 18 capoverso 2; eb. agisce in nome proprio nei confronti di terzi. (2) 1ter L’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni secondo l’articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un’attività imprenditoriale. (2)
2 È esentato dall’assoggettamento chi:
a. realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2;b. indipendentemente dalla cifra d’affari esercita un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni: (4) 1. prestazioni esenti dall’imposta,1bis. (5) prestazioni escluse dall’imposta,2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l’articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall’assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,3. fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;c. (6) quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico od organizzazione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2;d. (7) esercita un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero la quale esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta. (1) 2bis La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta. (9)
3 La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
(1) (8)
(2) (3)
(3) Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
(6) Testo rettificato dalla CdR dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; [RS 171.10]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
(7) Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
(8) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
(9) Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.