Art. 10 LIVA dal 2024
Art. 10 Soggetto fiscale Principio
1 È assoggettato all’imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un’impresa e:
a. con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o b. ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero. (1) 1bis Esercita un’impresa chiunque:
a. svolge un’attivit indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilit , indipendentemente dall’importo dell’afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l’articolo 18 capoverso 2; eb. agisce in nome proprio nei confronti di terzi. (2) 1ter L’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni secondo l’articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un’attivit imprenditoriale. (2)
2 È esentato dall’assoggettamento chi:
a. realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2;b. indipendentemente dalla cifra d’affari esercita un’impresa con sede all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:1. prestazioni esenti dall’imposta,2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l’articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall’assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,3. fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;c. (4) quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilit pubblica, realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2. (1) 2bis La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta. (6)
3 La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
(1) (5)
(2) (3)
(3) Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 228]; [FF 2021 1100], [1944]).
(5) Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
(6) Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
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