Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 10

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 10 LPP dal 2025

Art. 10 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 10 Inizio e fine dell’assicurazione obbligatoria

1 L’assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un’indennità di disoccupazione. (1)

2 Fatto salvo l’articolo 8 capoverso 3, l’obbligo assicurativo finisce quando:

  • a. è raggiunta l’età di riferimento (2) (art. 13);
  • b. è sciolto il rapporto di lavoro;
  • c. non è più raggiunto il salario minimo;
  • d. (3) termina il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione. (4)
  • 3 Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza. (5) Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza. (6)

    (1) Nuovo testo giusta l’art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1982 2184; FF 1980 III 469).
    (2) Nuova espressione giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
    (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
    (4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (5) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).
    (6) Nuovo testo del per. giusta l’art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1982 2184; FF 1980 III 469).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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