Art. 1 LCaGi dal 2025
Art. 1 Oggetto e definizioni Oggetto
1 La presente legge disciplina il trattamento dei dati concernenti persone fisiche nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.
2 Disciplina segnatamente:a. i compiti e le competenze delle autorità che gestiscono VOSTRA;b. la cooperazione delle autorità che gestiscono VOSTRA con le autorità che vi iscrivono direttamente i propri dati, trasmettono dati per iscrizione o sono tenute a fornire informazioni alle autorità che iscrivono i dati;c. gli obblighi di diligenza in materia di trattamento dei dati;d. i contenuti di VOSTRA;e. i termini per l’iscrizione dei dati, il periodo durante il quale gli stessi figurano negli estratti del casellario giudiziale e la loro eliminazione da VOSTRA;f. le categorie di dati che devono figurare nei singoli estratti del casellario giudiziale;g. i diritti e gli obblighi delle autorità che hanno diritto di consultare dati di VOSTRA in linea o su richiesta scritta o alle quali dati di VOSTRA sono comunicati automaticamente;h. le interfacce con altre banche dati;i. i diritti di consultazione e i diritti di accesso delle persone interessate;j. i requisiti in materia di sicurezza dei dati e infrastruttura tecnica;k. l’utilizzazione di dati anonimizzati di VOSTRA a fini di ricerca, pianificazione e statistica.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.