Art. 1 LTF dal 2025

Art. 1 Statuto Autorità giudiziaria suprema
1 Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione.
2 Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. (1)
3 Si compone di 35–45 giudici ordinari.
4 Si compone inoltre di giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari. (2)
5 L’Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).(2) Vedi anche l’art. 132 cpv. 4 qui apresso.
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