Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Introduzione UVG

La Legge Federale Sull'assicurazione contro gli infortuni è una legge in Svizzera CHE disciplina l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. È stato emanato per proteggere dipendenti e datori di lavoro dalle conseguenze finanziarie degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L'assicurazione contro gli infortuni copre i costi delle cure mediche, delle misure di riabilitazione e delle indennità finanziarie per la perdita di lavoro. La legge stabilisce anche le responsabilità e le procedure da seguire in caso di incidente o malattia professionale. L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria per tutti i dipendenti ed è finanziata dai datori di lavoro.

Gli articoli UVG

Art. 1
Art. 1a Assicurati
Art. 2 Territorialit?
Art. 3 Inizio, fine e sospensione dell’assicurazione
Art. 4 Facolt? di assicurarsi
Art. 5 Strutturazione
Art. 6 In generale
Art. 7 Infortuni professionali
Art. 8 Infortuni non professionali
Art. 9 Malattie professionali
Art. 10 Cura medica
Art. 11 Mezzi ausiliari
Art. 12 Danni materiali
Art. 13 Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio
Art. 14 Spese di trasporto della salma e funerarie
Art. 15 Capitolo 2: Prestazioni in contantiSezione 1: Guadagno assicurato
Art. 16 Diritto
Art. 17 Ammontare
Art. 18 Invalidit?
Art. 19 Inizio e fine del diritto
Art. 20 Ammontare
Art. 21 Cura medica dopo la determinazione della rendita
Art. 22 Revisione della rendita
Art. 23 Indennit? unica in capitale
Art. 24 Diritto
Art. 25 Ammontare
Art. 26 Diritto
Art. 27 Ammontare
Art. 28 In generale
Art. 29 Diritto del coniuge superstite
Art. 30 Diritto dei figli
Art. 31 Ammontare delle rendite
Art. 32 Ammontare dell’indennit? unica
Art. 33 Rinascita del diritto alla rendita del coniuge superstite
Art. 34 Sezione 7: Adeguamento delle rendite al rincaro
Art. 35 Sezione 8: Riscatto delle rendite
Art. 36
Art. 37 Colpa dell’assicurato
Art. 38
Art. 39 Pericoli straordinari e atti temerari
Art. 40e
Art. 42 Entit? del regresso
Art. 43e
Art. 45 Notifica dell’infortunio
Art. 46 Notifica tardiva dell’infortunio
Art. 47 Autopsia
Art. 48 Cura adeguata
Art. 49 Versamento delle indennit? giornaliere
Art. 50 Compensazione
Art. 51e
Art. 53 Attitudine
Art. 54 Economicit? del trattamento
Art. 54a Obbligo di informare del fornitore di prestazioni
Art. 55 Esclusione
Art. 56 Capitolo 2: Collaborazione e tariffe
Art. 57 Capitolo 3: Contestazioni
Art. 58 Categorie di assicuratori
Art. 59 Base del rapporto assicurativo
Art. 59a Contratto-tipo
Art. 60 Consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori
Art. 60a
Art. 61 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Art. 62 Organi
Art. 63 Consiglio dell’INSAI
Art. 64 Direzione
Art. 64a Obbligo di diligenza e di fedelt?
Art. 64b Ufficio di revisione
Art. 64c Responsabilit?
Art. 65 Presentazione dei conti
Art. 65a Attuario responsabile
Art. 65b Personale
Art. 65c Imposte
Art. 66
Art. 67 Gestione dell’assicurazione militare
Art. 67a Attivit? accessorie
Art. 68 Categorie e iscrizione nel registro
Art. 69 Scelta dell’assicuratore
Art. 70 Campo d’attivit?
Art. 71 Esenzione fiscale limitata
Art. 72 Istituzione
Art. 73 Campo d’attivit?
Art. 74
Art. 75 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche
Art. 76 Cambiamento d’assicuratore
Art. 77 Obbligo degli assicuratori di effettuare le prestazioni
Art. 78 Eventi di grandi proporzioni
Art. 78a Contestazioni
Art. 79 Compiti della Confederazione
Art. 80 Compiti dei Cantoni
Art. 81 Prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali
Art. 82 In generale
Art. 82a Lavori che comportano pericoli particolari
Art. 83 Prescrizioni esecutive
Art. 84 Competenze degli organi esecutivi
Art. 85 Competenza e coordinamento
Art. 86 Coazione amministrativa
Art. 87
Art. 87a Contributi delle aziende estere
Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali
Art. 89
Art. 90 Finanziamento delle prestazioni di breve durata e delle rendite
Art. 90a Finanziamento delle indennit? di rincaro da parte degli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e della cassa suppletiva
Art. 90b Finanziamento delle indennit? di rincaro per l’INSAI e gli assicurati secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera b
Art. 90c Finanziamento delle indennit? di rincaro per i disoccupati
Art. 90cbis Finanziamento delle indennit? di rincaro per gli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c
Art. 90d Finanziamento dell’adeguamento dell’assegno per grandi invalidi
Art. 91 Obbligo di pagare i premi
Art. 92 Determinazione dei premi
Art. 93 Riscossione dei premi
Art. 94 Classificazione delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi
Art. 95 Premi sostitutivi
Art. 96 Trattamento di dati personali
Art. 97 Comunicazione di dati
Art. 98 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare
Art. 99 Esecuzione forzata dei conteggi dei premi
Art. 100 Responsabilit? per danni
Art. 101
Art. 102
Art. 102a
Art. 103 Assicurazione militare
Art. 104 Altre assicurazioni sociali
Art. 105 Opposizione contro i conteggi dei premi
Art. 105a Esclusione dell’opposizione
Art. 106
Art. 107108
Art. 109 Ricorsi al Tribunale amministrativo federale
Art. 110
Art. 111 Effetto sospensivo
Art. 112 Capitolo 2: Disposizioni penali
Art. 113
Art. 114e
Art. 115a
Art. 116 Abrogazioni
Art. 117 Modificazioni
Art. 118 Disposizioni transitorie
Art. 119 Contratti d’assicurazione
Art. 120