Art. 99a OETV dal 2025

Art. 99a (1) Installazione, esame successivo e riparazione di dispositivi di limitazione della velocità
1 I dispositivi di limitazione della velocità devono essere installati, sottoposti ad esame successivo e riparati da un’officina che dispone di un’apposita autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dall’UDSC alle officine che garantiscono un’accurata esecuzione di tali lavori e che dispongono delle necessarie attrezzature, apparecchiature e software nonché di personale sufficientemente qualificato e istruito.
2 I dispositivi di limitazione della velocità installati su veicoli di cui all’articolo 99 capoverso 1 devono essere sottoposti a esame successivo secondo le disposizioni del costruttore dell’apparecchio o del veicolo ogni 24 mesi o in seguito a lavori sul veicolo che abbiano compromesso la precisione della velocità regolata.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.